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Come da comunicato:
“Premesso che, in relazione alla gara in epigrafe, la società Sporting Ketzmaja ha presentato rituale reclamo nei termini regolamentari in ordine al regolare svolgimento della stessa, chiedendo la sospensione dell’omologazione della gara in quanto la società Lido Square avrebbe fatto giocare, con il numero 12, il calciatore GUALTIERI MASSIMO che, tuttavia, in occasione della partita per cui è causa, avrebbe ricoperto già il ruolo di assistente di parte.
Dall’esame della documentazione ufficiale e dell’ulteriore supplemento di rapporto fornito dall’arbitro risulta, effettivamente, che il signor GUALTIERI iniziava la gara con il ruolo di assistente di parte e al minuto 24′ del p.t. subentrava al giocatore n1 della propria squadra andando a rivestire il ruolo di portiere.
(…)
P.Q.M.
Questo Giudice Sportivo accoglie il reclamo presentato dalla società Sporting Ketzmaja e, ai sensi dell’art. 17 comma 5 lett. a) C.G.S. ed a quanto previsto dalla regola n.6 del Regolamento del Giuoco del Calcio, infligge
a) la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 nei confronti della società Lido Square per aver fatto giocare un calciatore che aveva iniziato la gara con il ruolo di assistente di gara.
Dispone, infine, l’inibizione fino al 27.11.2017 per il dirigente sig. Acconciaioca Raffaele per aver, quest’ultimo, consentito l’impiego di un calciatore che non aveva titolo per giocare.
Dispone la restituzione della tassa di reclamo, in quanto accolto”.