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Turno di superlavoro per il Giudice Sportivo anche in Prima Categoria. A finire sotto i riflettori è però quanto sarebbe avvenuto al termine di Torriglia-Olimpic, di cui vi abbiamo già riferito in un precedente articolo (clicca qui!). Non mancano però anche le sanzioni disciplinari per alcuni giocatori. Ecco tutte le decisioni prese dal Giudice Sportivo:

A CARICO DI SOCIETA’
AMMENDA di Euro 650,00 e Squalifica del campo per 1 giornata alla società OLIMPIC 1971. Per il comportamento, in campo avverso, di un soggetto associabile alla società, il quale, a fine gara, entrava indebitamente nello spogliatoio del ddg, esibendo il distintivo della GdF e, non consentendo allo stesso di leggere il proprio documento di riconoscimento, gli rivolgeva insulti e varie minacce, anche di morte; allorquando il ddg chiedeva aiuto ad un dirigente della società, questi, anziché intervenire per tutelarlo, rideva in segno di scherno, invitando ad ascoltare l’estraneo – che aveva salutato poco prima- sostenendo che aveva ragione. Dopo svariati tentativi, il ddg riusciva a far uscire l’intruso dal proprio spogliatoio, ma costui, riaprendo con violenza la porta e richiudendola alle proprie spalle, rientrava nello spogliatoio, colpendo con violenza all’occhio sinistro, il ddg con il distintivo della GdF, cosa questa che lo costringeva –una volta rientrato in sede – a recarsi al Pronto soccorso, dove gli veniva diagnosticato un trauma facciale, con prognosi di 3 gg. salvo complicazioni. Riaprendo la porta dello spogliatoio, grazie all’aiuto dei dirigenti della società, il ddg, chiedeva al dirigente di cui più sopra, di fornirgli le generalità dell’aggressore, ma costui affermava di non conoscerlo, nonostante l’avesse salutato in precedenza. L’aggressore veniva allontanato grazie all’intervento dei dirigenti della società, ma quando il ddg usciva, egli continuava a profferire minacce al suo indirizzo, tanto da costringerlo a richiedere l’intervento della forza pubblica. Inoltre, per il comportamento omissivo di un proprio dirigente che, richiesto dal ddg di intervenire a propria tutela, non solo non lo assecondava, ma, addirittura, lo irrideva, schierandosi dalla parte dell’intruso-creando, così, i presupposti della successiva aggressione nei confronti del ddg medesimo- ed, infine, con comportamento omertoso, dichiarava di non conoscere quest’ultimo, nonostante lo avesse salutato in precedenza.

AMMENDA di Euro 125,00 alla società TORRIGLIA 1977. Per non aver impedito l’ingresso nella zona spogliatoi a persone non aventi diritto, in particolare, ad un individuo di entrare nello spogliatoio dell’arbitro.

A CARICO DI MASSAGGIATORI
SQUALIFICA. FINO AL 28/ 2/2019 – ZAPPIA MIMMO (OLIMPIC 1971) Per il comportamento omissivo tenuto allorquando, richiesto dal ddg di intervenire a propria tutela, per via dell’intrusione di un soggetto non autorizzato,riconducibile alla società, nel proprio spogliatoio, non solo non lo assecondava, ma, addirittura, lo irrideva, schierandosi dalla parte dell’intruso e creando, così, i presupposti della successiva aggressione nei confronti del ddg medesimo, ed, infine, per il comportamento omertoso tenuto, quando, a richiesta del ddg di fornirgli le generalità dell’aggressore, dichiarava di non conoscere quest’ultimo, nonostante lo avesse salutato in precedenza

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER SETTE GARA/E EFFETTIVA/E – GALLINO MASSIMILIANO (SAN CIPRIANO) Seduto in panchina come riserva, dopo l’annullamento di una rete alla propria squadra, entrava indebitamente sul tdg, correndo in direzione del ddg, spingendolo e rivolgendogli espressioni ingiuriose.
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E – TORROMINO GIOVANNI (MARASSI 1965) Durante uno scontro di gioco, colpiva volontariamente, con una gomitata in testa, un avversario che rimaneva a terra dolorante per circa 4′.
SQUALIFICA PER TRE GARA/E EFFETTIVA/E – SIANI FRANCESCO (SAN CIPRIANO) In situazione avulsa dal gioco, colpiva un avversario con una testata sulla fronte, senza conseguenze lesive.
SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E – FIUMANO VINCENZO (NUOVA OREGINA S.R.L.) ROLLANDO FRANCESCO (PRATO 2013) CANNIZZARO ALESSIO (SAMPIERDARENESE) RUCCO JACOPO (OLIMPIC 1971)
SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E – FRATERRIGO DARIO (CA DE RISSI SAN GOTTARDO) SEGALERBA MATTIA (CA DE RISSI SAN GOTTARDO) STRADI SIMONE (MARASSI 1965) CEESAY ALASANA (PIEVE LIGURE) DE MARINIS ANDREA (PIEVE LIGURE) REBOLINI ROBERTO (PIEVE LIGURE) VENTURA DANIELE (SAN BERNARDINO SOLFERINO) SUSINO GIOVANNI (VECCHIO CASTAGNA QUARTO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO
SQUALIFICA PER DUE GARA/E – PROFUMO DAVIDE (VECCHIAUDACE CAMPOMORONE). A fine gara applaudiva ironicamente il ddg, rivolgendogli, inoltre, un’espressione irriguardosa.
SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR) – TARSIMURI DAVIDE (BARGAGLI SAN SIRO) MARCUTTI SIMONE (BORGO RAPALLO 98) BIANCHI FEDERICO (CA DE RISSI SAN GOTTARDO) PISCITELLI FILIPPO (MULTEDO 1930) SPALLAROSSA TOMMASO (PRAESE 1945) AVANZINO MARCO (TORRIGLIA 1977) BELFIORE ALEX (BOGLIASCO) PARODI LUCA (NUOVA OREGINA S.R.L.)