Nulla di inaspettato, sia chiaro, perché la sentenza del Giudice Sportivo dopo la mancata presentazione del Cogoleto alla sfida contro l’Atletico San Lorenzo era abbastanza prevedibile.
Ecco cos’ha stabilito la giustizia sportiva:
«Il G.S. premesso che la gara in epigrafe non è stata disputata per mancata presentazione della società CFFS COGOLETO CALCIO; che, agli atti, non consta alcuna giustificazione da parte del predetto sodalizio in merito al contegno in parola.
Ciò premesso, visti gli art.53 commi 2 e 7 e art.55 comma 1 delle N.O.I.F. e l art.17 commi 1 e 3 delle C.G.S. delibera di infliggere alla società CFFS COGOLETO CALCIO le seguenti sanzioni:
– punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-6;
– penalizzazione punti 1 (uno) in classifica;
– ammenda di EURO 200 (2 rinuncia)».
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